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Disposizioni di legge Esistono diversi tipi di Pedelec e di e-bike per le quali si applicano nor- mative giuridiche diverse all’interno dell’Unione Europea. La Pedelec (Pedal Electric Cycle) è
Info
una bicicletta in cui il conducente è supportato da un motopropulsore elettrico quando pedala. Ha un motore di potenza massima di 250 Watt (GB: 200 W) e un limite di velocità massima di 25 km/h. È quindi ancora considerata una bicicletta (senza obbligo di omologazione). La S-Pedelec è la versione più veloce. Anche in questo caso il supporto viene fornito soltanto durante la pe- dalata, ma questo modello dispone di un motore più potente, solitamente tra i 350 e i 500 W e si disattiva soltanto a circa 45 km/h. Pertanto, a seconda della modalità di funzionamento, viene considerata come ciclomotore, motociclo leggero o motocicletta e in alcuni paesi è soggetta a omo- logazione e assicurazione. Informarsi sui regolamenti nazionali vigenti! Controllare la scheda identi- ficativa della bicicletta per sapere a che tipo di Pedelec appartiene. Rispettare le disposizioni di legge. Rivolgersi al proprio rivenditore specializzato.
Secondo il diritto comunitario: • La Pedelec veloce (S-Pedelec) dal punto di vista legale è un veicolo a motore a due ruote della classe L1e, sottoclasse L1-eB (ciclomo- tore). • Quando si guida solo con il supporto del moto- re non bisogna superare i 18 km/h di velocità. • Il supporto del motore si disattiva quando si raggiunge una velocità di circa 45 km/h. • È richiesta la patente di guida. È richiesto il certificato di prova del ciclomotore. • Se si dispone di una patente di guida tedesca, questo certificato è incluso. • Se siete nati prima del 01.04.1965, potete gui- dare un Pedelec veloce anche senza patente di guida. • Il casco e l’assicurazione sono obbligatori. In- formatevi sulla prassi giuridica in vigore prima di utilizzare la Pedelec. • Di norma, i componenti possono essere sosti- tuiti solo da componenti identici. Componenti diversi possono essere installati solo se sono conformi all’uso autorizzato della vostra Pede- lec veloce. I rivenditori specializzati dispongo- no di liste di componenti alternativi, altrettanto conformi all’uso autorizzato della vostra Pede- lec veloce.
EU Una Pedelec è soggetta agli stessi requi- siti di una bicicletta nell’ambito del diritto comunitario. Anche l’uso delle piste ciclabili è re- golamentato come per le biciclette. Al di fuori dell’UE, come anche in alcune zone dell’UE, pos- sono essere applicate delle norme specifiche. Vi preghiamo di informarvi in merito alle leggi in vi- gore nel vostro Paese. Per l’utilizzo delle piste ciclabili con la vostra Pedelec, fate riferimento alla prassi giuridica in vigore nel vostro Paese. Le norme per l’uso della Pedelec e i relativi requi- siti relativi all’età minima, alla patente di guida, all’omologazione ufficiale e all’obbligo del casco possono essere regolamentati in modo diverso nei diversi paesi. Lo stesso vale per l’utilizzo obbligatorio delle piste ciclabili. Vi preghiamo di informarvi sulla prassi giuridica in vigore. Disposizioni diverse per S-Pedelec/E-Bike Se viene fornito un supporto oltre i 25 km/h, non si tratta di pedelec/e-bike ai sensi della direttiva 2002/24/CE, che nel frattempo non è più in vigo- re. Ai sensi del Regolamento dell’Unione Euro- pea 2013/168/UE, attualmente in vigore, l’omolo- gazione/autorizzazione è obbligatoria.
Verificare se la propria assicurazio- ne di responsabilità civile copra possibili danni derivanti dall’utilizzo
della Pedelec.
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