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Divieto di modifica della Pedelec

Garanzia e responsabilità in caso di difetti

La responsabilità per i danni materiali non copre la normale usura conseguente allo scopo previ- sto. I componenti del motore, i dispositivi di ritar- do e i pneumatici, i fari e i punti di contatto del conducente con la Pedelec sono soggetti all’u- sura per motivi funzionali così come la batteria. Alla comparsa di un difetto/caso di responsabilità, contattare la nostra linea di assistenza. Si raccomanda di conservare tutte le ricevute di acquisto e i rapporti di revisione come prova. Garanzie commerciali Il marchio di biciclette FISCHER – die fahr- radmarke ® vi garantisce – oltre ai diritti di garan- zia previsti, che rimangono invariati– una garan- zia ulteriore GARANZIA COMMERCIALE DEL PRODUT- TORE: In generale Inter-Union Technohandel GmbH, Klaus-von- Klitzing-Str. 2, 76829 Landau/Germania vi offre una garanzia di 24 mesi sull’intero prodotto e una garanzia di 30 anni sulla rottura del telaio. Indi- pendentemente da questa garanzia, permango- no i diritti legali in qualità di consumatore. I vostri diritti di garanzia secondo § 437 BGB, vale a dire i diritti sull’adempimento successivo, sul ritiro o sulla rimozione e sul risarcimento danni, non sono contemplati da questa garanzia.

È vietato apportare modifiche tecni- che alla vostra Pedelec. Ogni mani- polazione per incrementare la po- tenza o la velocità può avere serie conseguenze legali e per la sicurezza. Possibili conseguenze legali: • Obbligo di immatricolazione e assicurazione per la Pedelec. Valgono tutte le disposizioni di legge relative all’attrezzatura e le rispettive norme di omologazione in vigore. • Esonero del produttore da qualunque respon- sabilità e garanzia. • Non sono escluse conseguenze penali. Ad esempio, potrebbe verificarsi un’accusa per lesioni personali colpose. • Le modifiche tecniche alterano il corretto fun- zionamento e possono causare un danneggia- mento o la rottura dei componenti. • Il motore e la batteria vengono sottoposti a uno sforzo eccessivo che causa il surriscalda- mento. Risultato: Danni irreparabili e pericolo d’incendio. • Forte sollecitazione dei freni. Risultato: Mal- funzionamento, surriscaldamento, logoramen- to precoce. • Risoluzione dell’assicurazione Possibili conseguenze tecniche:

In tutti gli stati soggetti al diritto UE si applicano condizioni parzialmen- te uniformate di garanzia/responsa- bilità per i difetti. Informarsi sui regolamenti nazionali vigenti. Ai sensi del diritto dell’UE, il venditore si fa ca- rico dei difetti materiali per almeno due anni a partire dalla data di vendita. Tale responsabilità, inoltre, copre i difetti già riscontrati al momento della vendita o del cambio di proprietario. In ef- fetti, se si verifica un difetto materiale entro i primi sei mesi, si suppone che si tratti di un difetto già riscontrato al momento della vendita. Le biciclette, in particolare quelle con motore elettrico, sono veicoli complessi. È pertanto ne- cessario eseguire tutte le operazioni di manu- tenzione con consapevolezza. L’omissione della manutenzione compromette l’obbligo del vendi- tore, laddove una manutenzione avrebbe potu- to evitare il difetto. Le manutenzioni necessarie sono riportate nei capitoli delle presenti istruzioni per l’uso e in quelle del produttore di componenti accluse. Secondo la legislazione EU potete richiedere in un primo momento un adempimento succes- sivo. Se l’intervento di riparazione non risulta soddisfacente, dopo due tentativi, il cliente sarà da intendersi autorizzato all’estinzione o alla can- cellazione del contratto.

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